Arriva un’importantissima novità che riguarda il congedo parentale: finalmente sono disponibili 10 giorni in più in caso di malattia figlio, cosa sapere.
Fare e crescere i propri figli, soprattutto oggigiorno, è diventato quasi impossibile. Il tenore di vita è cambiato tantissimo e quello che si poteva fare fino a qualche anno fa senza alcun tipo di problema, adesso è diventato un vero e proprio miraggio.

A rendere complicata la crescita di un figlio sono diversi aspetti, in primis il lavoro. Per avere la famiglia che si è sempre desiderato bisogna necessariamente portare uno stipendio a casa, ma in alcuni casi, purtroppo, la propria professione può diventare un vero e proprio ostacolo. Lo diventa, soprattutto, quando i figli sono piccoli, magari sono malati, ed hanno bisogno di sussistenza ed assistenza.
A tal proposito, però, viene in aiuto il congedo parentale. Si tratta, per chi non lo sapesse, di un’astensione facoltativa dal proprio posto di lavoro per genitori lavoratori dipendenti, fruibile entro e fino ai 14 anni di vita del figlio. Un’occasione non da poco, che – con l’ultima modifica alla Legge del Bilancio 2026 – presenta una novità non da poco. In caso di malattia figlio, infatti, i giorni da poter usare per assentarsi a lavoro salgono a quota 10, però c’è un ma.
Il congedo parentale di estende a 10 giorni in caso di malattia figlio: dov’è la brutta notizia
La modifica dell’art. 1, c. 220, L. n. 199/2025, riscrive in parte l’art. 47, comma 2, D. Lgs. n. 151/2001 ed ha a che fare con il congedo parentale in caso di malattia figlio.

Fino ad ora, infatti, i genitori lavoratori dipendenti avevano la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro quando il loro figlio stava mali solo per cinque giorni. Adesso con la nuova Legge di Bilancio i giorni sono cambiati e sono aumentati a 10. Questa modifica, ovviamente, vale soltanto per coloro che hanno i bambini che hanno una fascia d’età dai 3 ai 14 anni. Sotto quest’età, invece, la situazione resta invariata. Dunque, i giorni sono illimitati.
Seppure, però, si possa esultare per questa grandissima novità, è bene sapere che non si hanno notizie positive sul fronte economico. L’art. 48, D. Lgs. n. 151/2001 continua, infatti, a prevedere che per questi periodi di astensione dal lavoro non spetti alcuna retribuzione. In poche parole, i genitori lavoratori non verranno assolutamente pagati.





